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IL NUOVO SISTEMA EUROPEO DI ASILO E RIMPATRIO: COME CAMBIA LA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

Avv. Stephanie Poliseni



1. Introduzione


Negli ultimi mesi, il dibattito pubblico europeo è stato caratterizzato da titoli sensazionalistici che annunciano una presunta "chiusura delle frontiere europee" o l'avvio di espulsioni generalizzate degli immigrati. Tali affermazioni, oltre a risultare giuridicamente imprecise, non consentono di comprendere la portata della più ampia riforma migratoria adottata dall'Unione Europea.


Per comprendere ciò che sta realmente accadendo è necessario osservare il fenomeno in una prospettiva sistemica.


L'Unione Europea non ha semplicemente approvato nuove regole sui rimpatri. Essa ha progressivamente costruito un nuovo sistema integrato di gestione della migrazione, composto da procedure di identificazione, controllo alle frontiere, esame delle domande di protezione internazionale, raccolta di dati biometrici e meccanismi di rimpatrio più efficaci.


Il punto di svolta è rappresentato dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, approvato nel 2024 e divenuto applicabile, nella sua parte principale, a partire dal 12 giugno 2026.


A tale riforma si è successivamente aggiunto il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri, approvato dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026, destinato a rafforzare l'effettività delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi privi del diritto di soggiorno. Il testo è ora in attesa della formale adozione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, passaggio generalmente considerato conclusivo dopo il precedente accordo politico raggiunto tra le istituzioni europee.

Le due riforme non devono essere considerate come interventi normativi autonomi e privi di collegamento.


Al contrario, esse costituiscono due momenti successivi della medesima strategia europea: da un lato accelerare e uniformare l'esame delle domande di protezione internazionale; dall'altro assicurare che le decisioni negative possano essere concretamente eseguite.


In tale prospettiva, il nuovo regolamento sui rimpatri può essere considerato il tassello più recente di un sistema volto a disciplinare l'intero percorso migratorio, dal momento dell'ingresso nel territorio europeo fino all'eventuale allontanamento.


2. Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo del 2024


Il 14 maggio 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il più importante pacchetto normativo in materia migratoria degli ultimi anni.


Contrariamente a quanto riportato da alcuni mezzi di informazione, il Patto non coincide con un singolo regolamento. Esso è costituito da un complesso insieme di atti legislativi destinati a riformare in maniera organica il Sistema europeo comune di asilo.


Tra i principali strumenti normativi si segnalano:

  • Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale;

  • Regolamento (UE) 2024/1349 sulla procedura di rimpatrio alla frontiera;

  • Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione;

  • Regolamento (UE) 2024/1356 sullo screening alle frontiere esterne;

  • Regolamento (UE) 2024/1358 relativo alla banca dati Eurodac e alla raccolta dei dati biometrici.


L'obiettivo dichiarato della riforma consiste nel creare un sistema uniforme, prevedibile e più rapido per l'esame delle domande di protezione internazionale, riducendo gli abusi procedurali e i movimenti secondari tra gli Stati membri.


Tra le principali innovazioni si evidenziano:

a) procedure accelerate per determinate categorie di richiedenti;

b) procedure obbligatorie di frontiera per alcune domande;

c) rafforzamento degli obblighi di cooperazione del richiedente;

d) ampliamento dell'utilizzo dei dati biometrici;

e) armonizzazione dei criteri decisionali tra gli Stati membri;

f) maggiore utilizzo delle nozioni di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro.


Particolare rilievo assume la nuova procedura di frontiera introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1348. Tale meccanismo rappresenta uno degli elementi centrali della riforma, poiché consente di esaminare determinate domande di protezione internazionale direttamente nelle aree di frontiera o di transito attraverso procedure accelerate e caratterizzate da termini particolarmente contenuti.


L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è quello di distinguere rapidamente le domande che presentano una ragionevole probabilità di accoglimento da quelle considerate manifestamente infondate o provenienti da cittadini di Paesi caratterizzati da bassi tassi di riconoscimento della protezione internazionale.


Nonostante l'inasprimento procedurale, il nuovo sistema continua formalmente a garantire il rispetto della Convenzione di Ginevra, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di non-refoulement.


Resta tuttavia aperto, nel dibattito tra istituzioni europee, giuristi e organizzazioni della società civile, il tema di quanto tali garanzie formali si traducano effettivamente in una tutela concreta nella prassi applicativa dei singoli Stati membri.


3. L'attuazione italiana: il Decreto-Legge n. 100 del 2026


Un aspetto frequentemente trascurato riguarda il rapporto tra diritto europeo e diritto interno.


I regolamenti europei sono direttamente applicabili negli Stati membri ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Ciò non significa, tuttavia, che gli Stati possano limitarsi a recepirne passivamente il contenuto.


Per rendere concretamente operativo il nuovo sistema migratorio europeo, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 4 giugno 2026, un decreto-legge recante misure urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo. Il testo è stato successivamente pubblicato come Decreto-Legge 12 giugno 2026, n. 100.


Tale intervento normativo ha avuto la funzione di adeguare l'organizzazione amministrativa e giudiziaria nazionale alle nuove prescrizioni europee.

Tra le principali misure adottate figurano:


  • il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

  • la riorganizzazione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione;

  • la definizione delle strutture destinate alle procedure di frontiera;

  • l'adeguamento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati biometrici;

  • il coordinamento con il sistema Eurodac.


La centralità delle procedure di frontiera emerge chiaramente dallo stesso decreto, il quale evidenzia la necessità di consentire l'applicazione delle procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1348 entro il termine massimo di dodici settimane stabilito dalla normativa europea.


Il decreto si configura pertanto non soltanto come uno strumento di adeguamento formale dell'ordinamento interno, ma come l'atto attraverso cui l'Italia rende concretamente operativa una delle innovazioni più significative del nuovo sistema europeo di asilo.


Merita inoltre particolare attenzione la previsione secondo cui il richiedente protezione internazionale possa essere autorizzato a risiedere esclusivamente in un luogo determinato durante lo svolgimento della procedura.


Tale misura, pur rispondendo all'esigenza di assicurare l'efficacia e la rapidità dell'esame della domanda, pone inevitabilmente questioni relative al bilanciamento tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e la tutela della libertà personale, tema destinato verosimilmente ad assumere rilievo crescente nel futuro contenzioso nazionale ed europeo.


Un ulteriore elemento strutturale della riforma è rappresentato dal nuovo sistema Eurodac disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1358.


La raccolta e l'interconnessione dei dati biometrici assumono infatti una funzione che va ben oltre la mera registrazione delle domande di asilo, diventando parte integrante dell'intero ciclo di gestione migratoria. Dall'identificazione iniziale del cittadino di Paese terzo fino all'eventuale procedura di rimpatrio, il ricorso agli strumenti biometrici costituisce uno dei pilastri sui quali si fonda il nuovo modello europeo di controllo e gestione delle migrazioni.


4. Il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri del 2026

Se il Patto europeo disciplina prevalentemente la fase di accesso e di valutazione delle domande di protezione internazionale, il nuovo Regolamento sui rimpatri interviene nella fase successiva.


La questione affrontata è semplice: cosa accade quando una persona non possiede un titolo giuridico che le consenta di permanere nel territorio dell'Unione?


Secondo i dati della Commissione europea, una quota significativa delle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri non viene effettivamente eseguita.

Da qui la necessità di creare strumenti più efficaci di cooperazione tra gli Stati membri.


Tra le principali innovazioni introdotte figurano:

  • l'European Return Order (ERO), destinato a facilitare il futuro riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

  • il rafforzamento della cooperazione amministrativa;

  • nuovi obblighi di collaborazione per gli interessati;

  • l'istituzione dei cosiddetti Return Hubs, ossia centri di rimpatrio situati in Paesi terzi sulla base di accordi specifici;

  • misure rafforzate nei confronti dei soggetti considerati un rischio per la sicurezza.


È importante sottolineare che tali disposizioni non riguardano esclusivamente i richiedenti asilo cui sia stata negata la protezione internazionale.

Il regolamento si applica più in generale ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione europea e che non dispongono di un valido titolo di soggiorno.


Va inoltre segnalato che il testo è oggetto di un intenso dibattito giuridico e politico. Organizzazioni per i diritti umani, studiosi e associazioni della società civile hanno espresso preoccupazioni in merito alla compatibilità di alcune misure con il principio di non-refoulement, con il diritto a un ricorso effettivo e con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Particolare attenzione è stata rivolta alla questione dei Return Hubs, soprattutto alla luce dell'esperienza italiana relativa al Protocollo Italia-Albania, che ha sollevato interrogativi circa la compatibilità tra gestione extraterritoriale delle procedure migratorie e tutela dei diritti fondamentali.


5. Conclusioni


l'Unione Europea sta progressivamente costruendo un sistema migratorio integrato che comprende:


  1. controllo e identificazione alle frontiere;

  2. screening preliminare;

  3. raccolta e condivisione dei dati biometrici;

  4. procedure accelerate di asilo;

  5. decisioni uniformi sulla protezione internazionale;

  6. meccanismi di rimpatrio più efficaci.


Il nuovo regolamento sui rimpatri rappresenta il completamento più recente di un progetto normativo più ampio avviato con il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.


La vera novità del 2026 non consiste nell'espulsione degli immigrati, bensì nella progressiva costruzione di un sistema europeo sempre più coordinato, capace di gestire l'intero percorso migratorio dall'ingresso fino all'eventuale allontanamento dal territorio dell'Unione.


Resta tuttavia aperta una questione fondamentale: se e in quale misura il rafforzamento dell'efficienza amministrativa e del controllo migratorio riuscirà a conciliarsi con la tutela effettiva dei diritti fondamentali che costituiscono uno dei principi fondanti dell'ordinamento europeo.

 
 
 

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